Whistleblowing
La società FRATELLI PARADISO s.r.l. ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”), di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 che disciplina il sistema di protezione riguardante coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e/o violazioni delle disposizioni normative nazionali, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della società private – FRATELLI PARADISO s.r.l.-, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato stabilisce la seguente procedura.
Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate in caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali dovrà farsi ricorso alle apposite procedure istituite FRATELLI PARADISO s.r.l..
Sono escluse dalle predette tutele altresì le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.
Non sono inoltre ammesse e vengono sanzionate le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.
La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione della società FRATELLI PARADISO s.r.l. – se adottato-;
- c) altre fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023.
La procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR- del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:
Codice Etico della società FRATELLI PARADISO s.r.l. (di seguito, “Codice Etico”), nella versione pro tempore vigente;
CANALI DI SEGNALAZIONE
La gestione delle segnalazioni di cui ai precedenti articoli è affidata al Dott Savino Paciolla,
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale con le seguenti modalità:
- Raccomandata a/r :
All’indirizzo Fratelli Paradiso s.r.l. S.P. 231 km 69,500 76012 Canosa di Puglia (BT). La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente al documento di identità; nella seconda l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste vanno inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.
- In forma orale:
Numero di telefono dedicato +39 388 93 21 980 dotato di casella vocale.
Incontro diretto con il soggetto individuato a ricevere le segnalazioni previo appuntamento da concordare tramite il numero di cui sopra: si riceve il Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00
Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato ed essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.
non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiamo elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.
Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:
- una precisa descrizione dell’oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita;
La persona segnalante comunica, inoltre, le proprie generalità e può indicare i seguenti ulteriori elementi:
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.